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Legge di stabilità 2018 | Agevolazioni fiscali
RB Ristrutturazioni Bergamasche è l'azienda che realizzarà il vostro sogno. I nostri esperti sapranno darvi informazioni sulle normative edili e consigliarvi per usufruire di tutti i vantaggi in materia di iva agevolata per i lavori e la detrazione fiscale per ristrutturazioni di appartamenti e altri edifici.
IVA agevolata al 10%
Le norme per il rilancio del settore edilizio non si limitano alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie. Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dal regime di IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché realizzati su immobili a destinazione residenziale. Per questa tipologia di lavori, infatti, l’applicazione dell’IVA è ridotta al 10%.
Quali sono i beni significativi soggetti a IVA agevolata
Non tutti i beni possono godere del regime agevolato dell’IVA. Quelli espressamente individuati dalla legge (decreto 29 dicembre 1999) sono gli ascensori e montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i videocitofoni, le apparecchiature per il condizionamento e il riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetterie per il bagno e gli impianti di sicurezza (allarmi, inferriate, ecc.).
Quando non si applica l’IVA agevolata al 10%
La forma agevolata dell’IVA si applica, come già accennato, al caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati su immob
I materiali e i beni per il cui acquisto si può godere dell’agevolazione IVA non possono essere acquistati dal committente dei lavori o da persona diversa da quella che esegue i lavori.ili residenziali destinati ad abitazione privata.
L’IVA al 10% non può inoltre essere applicata alle prestazioni professionali, pure se effettuate nell’ambito degli interventi di manutenzione. Nell’esempio fatto in precedenza, per esempio, la prestazione lavorativa pari a 2.000 euro non può usufruire dell’IVA al 10%.
Anche in caso di prestazione di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori non si applica l’agevolazione IVA. In questi casi, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, sempre se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA agevolata per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Qualsiasi intervento di recupero edilizio (compresa la ristrutturazione), il regime di IVA agevolata al 10% è sempre prevista. Il regime agevolato comprende sia la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione sia l’acquisto di beni (escluse materie prime e semilavorati).
L’IVA al 10% si applica anche a tutti i beni che, incorporati nella costruzione conservano la loro individualità. Sono detti beni finiti e comprendono, per esempio, i serramenti, le caldaie, i sanitari, ecc.
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è il prestatore d’opera che esegue l’intervento.
Detrazione 50% ristrutturazioni edilizie
A partire dal 1° gennaio 2012 il Governo ha reso permanente la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia. In particolare, con il Decreto Crescita (d.l. 83/2012), si è intervenuti alzando la percentuale di detrazione per un periodo limitato di tempo. Quindi, in sintesi:
  • per il periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 il bonus fiscale detraibile è pari al 50% delle spese sostenute per ristrutturare la propria abitazione, fino a un importo massimo di 96.000 euro;
  • a partire dal 1° luglio 2013 la detrazione scenderà al 36% e l’importo massimo di spesa sarà 48.000 euro.
Ma quali sono le procedure e gli adempimenti burocratici che occorre soddisfare per usufruire della detrazione 50%?
Le ultime azioni del Governo hanno, di fatto, ridotto e semplificato le procedure per ottenere la detrazione 50% per i lavori di ristrutturazioni, ma rimangono comunque degli obblighi ben precisi. Vediamo quali.
Gli obblighi decaduti
Rispetto al passato, per richiedere la detrazione 50% non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario che l’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione indichi in fattura, come voce distinta, il valore della manodopera. Altro obbligo decaduto è l’invio della comunicazione di inizio lavori.
Gli obblighi da rispettare
Per ottenere la detrazione 50% occorre indicare sulla dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile soggetto a ristrutturazione e, se i lavori sono stati eseguiti dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne certifica il titolo e tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione 50%.
La documentazione da conservare
Il contribuente che si avvale della detrazione 50% deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i documenti indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, ma non solo!
Il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti:
  • domanda di accatastamento (se l’immobile oggetto della ristrutturazione non risulta ancora censito al Catasto Fabbricati)
  • ricevuta del pagamento dell’ICI (se dovuta)
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per interventi su parti comuni di condomini)
  • per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi, occorre anche la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili
A questa lista vanno aggiunte: la comunicazione all’Asl (vedi oltre per i dettagli), le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento).
La comunicazione all’Asl
Un adempimento obbligatorio per ottenere la detrazione 50% è la comunicazione all’Asl competente per il territorio. Tale comunicazione va effettuata con raccomandata A.R. e deve contenere le seguenti informazioni:
  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento tramite bonifico, le istruzioni
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario. Sono esclusi da questa modalità solo quelle spese per le quali non è previsto il bonifico come forma di pagamento (per esempio, (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
Il bonifico deve contenere la causale del versamento, il C.F. del soggetto che paga, il C.F. o la P.I. del beneficiario del pagamento.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
Per le parti comuni dei condomini, sul bonifico oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Bonus 2018 per casa e condominio: cosa cambia con la legge di Bilancio.
La manovra 2018,  ormai diventata legge (si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale), va a prorogare alcuni incentivi per la casa, tra questi la detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni e il bonus, sempre del 50 per cento, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Prorogato per il 2018 anche il bonus del 65 per cento per l'efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.
Confermata anche la scadenza al 2021 per il maxi-incentivo del 70 e 75 per cento per la riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali. Anche il sismabonus resta confermato fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 o all'80 per cento (75 o 85 per cento nel caso di condomìni) a seconda dell'effetto conseguito in termini di minore vulnerabilità sismica ottenuta in seguito ai lavori.
Nascono un bonus per il rinverdimento di tetti, balconi e pertinenze di abitazioni e una maxi-detrazione pensata ad hoc per i condomini che mettono in atto, contemporaneamente, interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica.

Detrazione per le ristrutturazioni e per l'acquisto di mobili.
Viene prorogato a tutto il 2018 il bonus del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie. Viene inoltre mantenuto in vita per un altro anno anche l'incentivo per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+ o A per i forni) e di altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
Altra novità: chi usufruisce del bonus per le ristrutturazioni edilizie o del sisma-bonus - analogamente a quanto avviene nel caso dell'ecobonus - dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcune informazioni sugli interventi effettuati. Informazioni che serviranno all'Agenzia per effettuare un monitoraggio e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

Green bonus
Con la legge di Bilancio nasce il green bonus, un incentivo al rinverdimento di tetti, balconi e altre pertinenze di abitazioni. La detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche spetta nella misura del 36 per cento e riguarda le spese sostenute nell'anno 2018 per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Gli interventi ammessi all'incentivo sono diverso tipo, quali: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni; impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Bisogna, inoltre, fare i conti con il tetto di spesa che è di 5mila euro. Tale soglia va considerata per ciascuna unità immobiliare, che, per usufruire dell'incentivo, deve essere ad uso abitativo. Le spese devono essere documentate e sostenute da chi possiede o detiene l'immobile.
Nel caso di interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni, la detrazione spetta fino ad un importo massimo di 5mila euro per appartamento. Nei limiti dei 5mila euro devono intendersi ricomprese anche le connesse spese di progettazione e di manutenzione. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, «a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi».
Sia che si tratti di interventi realizzati sulle pertinenze di un appartamento che di rinverdimento di parti comuni di edifici condominiali, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Inoltre, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ecobonus
Prorogato al 2018 il bonus del 65 per cento per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e confermata la scadenza al 31 dicembre 2021 per l'ecobonus applicato ai condomìni.
La legge di Bilancio affida ad un decreto del ministero dello Sviluppo economico il compito di ridefinire i requisiti tecnici che le diverse tipologie di intervento dovranno rispettare per poter beneficiare del bonus per l'efficientamento energetico. Nasce un fondo che dovrebbe incentivare le famiglie a investire nella riqualificazione energetica delle proprie abitazioni.
La possibilità di cessione del credito viene estesa anche agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari. Il credito è cedibile ai fornitori che hanno effettuato i lavori di efficientamento e ai privati non fornitori. Può essere ceduto sia dai cosiddetti soggetti che si trovano nella no tax area, ossia coloro che hanno un livello di reddito escluso da tassazione, che dai non incapienti, questi ultimi, a differenza dei primi, però, non possono trasferire la detrazione fiscale agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.
Nell'ambito del costituendo Fondo nazionale per l'effiicienza energetica, viene prevista l'istituzione di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito ai cittadini che devono avviare lavori di efficientamento energetico di immobili o edifici.

Il sismabonus unito all'ecobonus
Per i condomìni arriva la nuova detrazione fiscale che unisce ecobonus e sismabonus. Del nuovo bonus potranno beneficiare i condomìni che riescono a ridurre il rischio sismico e contemporaneamente a migliorare le prestazioni energetiche dell'immobile, mettendo in atto un unico grande intervento. Il nuovo bonus si applica agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, e spetta nella misura dell'80 per cento se grazie ai lavori si riesce a scalare una classe di rischio
È l'entità del miglioramento sismico conseguito - che si identifica con il numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare - a determinare la detrazione fiscale associata al nuovo bonus. In particolare, se gli interventi determinano un miglioramento tale da permettere un "salto" di almeno due classi, allora la detrazione fiscale spetta nella misura dell'85 per cento. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari comprese nell'edificio.
Dunque, si tratta di un incentivo aggiuntivo sia rispetto all'eco-bonus che al sismabonus fino ad ora in vigore. In particolare il sismabonus resta confermato fino al 2021 nella misura del 50 per cento, con la possibilità di far salire la detrazione al 70 per cento (75 per cento nel caso di condomìni) se - in seguito ai lavori - la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l'immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza. Così come stabilito dalla manovra 2017, con un "salto" di due classi di rischio si continua a detrarre l'80 per cento della spesa sostenuta (85 per cento per i condomìni).

Impianti di climatizzazione invernale, infissi e schermature solari
La detrazione per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale ha subito diverse modifiche. In particolare, dal 2018, la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione spetta nella misura del 50 per cento, ma solo se l'efficienza della caldaia è pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811 del 2013.
Se il rinnovamento dell'impianto non rispetta tale requisito non si ha accesso all'agevolazione. Se, però, all'impianto dotato di caldaia a condensazione di efficienza pari almeno alla classe A si uniscono sistemi di termoregolazione evoluti allora la detrazione sale al 65 per cento. Si arriva a detrarre il 65 per cento delle spese anche se i vecchi impianti di climatizzazione invernale vengono rimpiazzati da impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione «assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro». Detrazione del 65 per cento anche per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Dal 1° gennaio 2018 scende al 50 per cento la detrazione per la sostituzione di infissi e per l'acquisto di schermature solari.

SENATO DELLA REPUBBLICA IL TESTO, LEGGE DI BILANCIO 2018 >>
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